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Gara #270
Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 2025/2030- Secondo EsperimentoInformazioni appalto
17/09/2025
Aperta
Servizi
€ 330.000,00
Tancredi Nicola
Categorie merceologiche
666
-
Servizi di tesoreria
Lotti
Inviato esito
1
B83CD005E1
Solo prezzo
Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 2025/2030
Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 2025/2030
€ 300.000,00
€ 113.916,70
€ 0,00
€ 199.500,00
1614 del 19/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 00254030729 | BDM BANCA SPA |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Scarabaggio | Graziano | Presidente - RUP |
| Carella | Alessandro | Testimone |
| Livrieri | Giuseppe | Testimone |
Scadenze
03/10/2025 14:00
20/10/2025 12:00
21/10/2025 09:30
Allegati
|
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799.71 kB | |
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450.30 kB | |
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1.26 MB | |
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972.08 kB | |
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502.39 kB | |
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31.73 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 5c435c0ac26f215ae49e9b2d71b417f211d8ba0c503069131f48987c05dcbac7 20/11/2025 08:23 |
16.64 kB |
Chiarimenti
02/10/2025 13:35
Quesito #2
Con riferimento all’art 13 comma 1 dello Schema di Convenzione (Anticipazioni di tesoreria e tasso passivo o debitorio) , in cui viene specificato che Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 222 TUEL, su richiesta dell'Ente presentata, di norma, prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili. - rappresentiamo che, fermo restando l’obbligo alla concessione dell’anticipazione prevista dalle disposizioni di cui agli atti di gara, le attuali disposizioni dell’Organo di Vigilanza prevedono che a fronte delle anticipazioni richieste dall’Ente, il Tesoriere effettui gli opportuni accantonamenti di capitale sostenendone i relativi oneri, solitamente di importo significativo e tali da alterare l’equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale. In assenza di effettiva attivazione, per contro, tali costi non sono previsti.
Nella delineata prospettiva, si chiede pertanto di confermare che le richieste di anticipazioni di cassa saranno inoltrate dall’Ente all’aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l’importo presunto di utilizzo, fermo restando che, in tale circostanza, il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l’anticipazione richiesta.
L’assenza di esplicita richiesta, normalmente effettuata all’inizio di ciascun esercizio finanziario(entro il 31 gennaio), sarà quindi invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l’esercizio di riferimento fino al momento in cui non venga effettivamente richiesta.
Si chiede, infine, conferma che tale operatività sarà recepita nella convenzione di tesoreria.
Nella delineata prospettiva, si chiede pertanto di confermare che le richieste di anticipazioni di cassa saranno inoltrate dall’Ente all’aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l’importo presunto di utilizzo, fermo restando che, in tale circostanza, il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l’anticipazione richiesta.
L’assenza di esplicita richiesta, normalmente effettuata all’inizio di ciascun esercizio finanziario(entro il 31 gennaio), sarà quindi invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l’esercizio di riferimento fino al momento in cui non venga effettivamente richiesta.
Si chiede, infine, conferma che tale operatività sarà recepita nella convenzione di tesoreria.
09/10/2025 13:26
Risposta
Il Comune di Altamura non si fa carico dei maggiori oneri che il Tesoriere dovrà sostenere, anche in termini di maggiore solidità finanziaria e/o patrimoniale, per poter garantire nel rispetto della normativa vigente e dello Schema di convenzione, la corretta erogazione dell'anticipazione di tesoreria, in quanto tali oneri sono connaturati al rischio di impresa, insito nel normale rapporto contrattuale tra Ente e soggetto tesoriere, per cui anche l'eventuale erogazione non potrà essere intesa come alterazione dell'equilibrio contrattuale. Inoltre, la eventuale erogazione troverà remunerazione nel tasso di interesse riconosciuto a favore del tesoriere.
Si conferma che le anticipazioni di tesoreria saranno richieste nel rispetto delle modalità e tempi previsti dallo schema di convenzione e dalla normativa per tempo vigente in materia.
L'operatività è stata definita nello schema di convenzione all'art. 13.
Si conferma che le anticipazioni di tesoreria saranno richieste nel rispetto delle modalità e tempi previsti dallo schema di convenzione e dalla normativa per tempo vigente in materia.
L'operatività è stata definita nello schema di convenzione all'art. 13.
02/10/2025 13:38
Quesito #3
Con riferimento all’art. 13 dello Schema di Convenzione di Tesoreria (Anticipazioni di Tesoreria e tasso passivo o debitorio), in cui al comma 1 viene specificato che: Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 222 TUEL, su richiesta dell'Ente presentata, di norma, prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente – si richiede di confermare che per la definizione dell’importo dell’Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2026 vengano presi a riferimento come limite massimo “i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio consuntivo” essendo terminata la deroga prevista dalla L. 197/2022.
Come a Voi noto, infatti, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".
Come a Voi noto, infatti, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".
09/10/2025 13:26
Risposta
Si conferma che, a fronte del verificarsi della specifica fattispecie, troverà applicazione la normativa per tempo vigente in materia.
02/10/2025 15:36
Quesito #4
Relativamente alla procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti
1. Con riferimento alla procedura, si chiede conferma che il servizio di tesoreria non preveda la fornitura del servizio di partner tecnologico inteso come il soggetto che si occupa di gestire il colloquio tecnico dell’Ente con la piattaforma PagoPA, coerentemente con la premessa di cui alla convenzione (cfr pag.2) in cui si precisa che tale servizio è affidato a terzi soggetti e che dunque, non è previsto che sia affidato al tesoriere.
La richiesta sopra indicata è formulata poiché all’art. 4 dello schema di convenzione è indicato che “il servizio reso dal Tesoriere include l’assunzione del ruolo di partner tecnologico-Tramite PA, con la relativa messa a disposizione della relativa piattaforma informatica, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al compenso annuo di cui all’art. 19co.1della presente Convenzione. L’assunzione del ruolo di partner tecnologico-Tramite PA comporta che l’attività di intermediazione Siope+ “servizio di tramitazione dei flussi da e verso Siope +” debba essere svolta dal Tesoriere nella veste di partner tecnologico, ovvero svolta da un proprio partner informatico nel rispetto dell’art.25della presente Convenzione”.
Si chiede di confermare che il tesoriere non sia chiamato a svolgere il ruolo di partner tecnologico in quanto tale ma che debba fornire unicamente il servizio di tramitazione SIOPE + attraverso l’utilizzo di una piattaforma che potrà essere fornita anche da un partner informatico dell’Operatore economico.
2. Con riferimento all’art. 25 dello schema di convenzione, in considerazione di quanto previsto dal Codice degli Appalti:
ex Art.119, comma 3, “non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: Le prestazioni secondarie, accessorie…sottoscritte in epoca anteriore alla indizione della procedura “.
Dunque, laddove, come accade nel caso di servizi di tesoreria e cassa resi dagli Istituti bancari, i servizi accessori (ad esempio servizio di tramitazione Siope +, fornitura di POS, fornitura di carte di credito, ecc.) sono resi tramite accordi quadro preesistenti con partner informatici nonché con partner prestatori di servizi di monetica, essi non devono essere considerati oggetto di subappalto, poiché sono stati contrattualizzati a monte per la fornitura indistinta nei confronti della clientela della banca e non per la procedura specifica.
Si chiede conferma di tale assunto.
3. Con riferimento all’art. 6.12 dello schema di convenzione si chiede conferma che i prelevamenti dai conti correnti postali possano avvenire anche tramite assegni postali in via transitoria sino all’attivazione dei prelievi tramite Sepa Direct Debit (SSD) in accordo con Poste Italiane SpA, posto che lo stesso presuppone delle specifiche attività di implementazione con tale soggetto.
4. Relativamente al bollo da versare a corredo della domanda di partecipazione si chiede conferma che lo stesso possa essere versato anche con utilizzo di F23 o F24.
1. Con riferimento alla procedura, si chiede conferma che il servizio di tesoreria non preveda la fornitura del servizio di partner tecnologico inteso come il soggetto che si occupa di gestire il colloquio tecnico dell’Ente con la piattaforma PagoPA, coerentemente con la premessa di cui alla convenzione (cfr pag.2) in cui si precisa che tale servizio è affidato a terzi soggetti e che dunque, non è previsto che sia affidato al tesoriere.
La richiesta sopra indicata è formulata poiché all’art. 4 dello schema di convenzione è indicato che “il servizio reso dal Tesoriere include l’assunzione del ruolo di partner tecnologico-Tramite PA, con la relativa messa a disposizione della relativa piattaforma informatica, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al compenso annuo di cui all’art. 19co.1della presente Convenzione. L’assunzione del ruolo di partner tecnologico-Tramite PA comporta che l’attività di intermediazione Siope+ “servizio di tramitazione dei flussi da e verso Siope +” debba essere svolta dal Tesoriere nella veste di partner tecnologico, ovvero svolta da un proprio partner informatico nel rispetto dell’art.25della presente Convenzione”.
Si chiede di confermare che il tesoriere non sia chiamato a svolgere il ruolo di partner tecnologico in quanto tale ma che debba fornire unicamente il servizio di tramitazione SIOPE + attraverso l’utilizzo di una piattaforma che potrà essere fornita anche da un partner informatico dell’Operatore economico.
2. Con riferimento all’art. 25 dello schema di convenzione, in considerazione di quanto previsto dal Codice degli Appalti:
ex Art.119, comma 3, “non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: Le prestazioni secondarie, accessorie…sottoscritte in epoca anteriore alla indizione della procedura “.
Dunque, laddove, come accade nel caso di servizi di tesoreria e cassa resi dagli Istituti bancari, i servizi accessori (ad esempio servizio di tramitazione Siope +, fornitura di POS, fornitura di carte di credito, ecc.) sono resi tramite accordi quadro preesistenti con partner informatici nonché con partner prestatori di servizi di monetica, essi non devono essere considerati oggetto di subappalto, poiché sono stati contrattualizzati a monte per la fornitura indistinta nei confronti della clientela della banca e non per la procedura specifica.
Si chiede conferma di tale assunto.
3. Con riferimento all’art. 6.12 dello schema di convenzione si chiede conferma che i prelevamenti dai conti correnti postali possano avvenire anche tramite assegni postali in via transitoria sino all’attivazione dei prelievi tramite Sepa Direct Debit (SSD) in accordo con Poste Italiane SpA, posto che lo stesso presuppone delle specifiche attività di implementazione con tale soggetto.
4. Relativamente al bollo da versare a corredo della domanda di partecipazione si chiede conferma che lo stesso possa essere versato anche con utilizzo di F23 o F24.
09/10/2025 13:27
Risposta
1 Si conferma che non è oggetto della presente convenzione il ruolo di Partner Tecnologico, per la gestione del nodo dei pagamenti, inteso come il soggetto che si occupa di gestire il colloquio tecnico dell’Ente con la piattaforma PagoPA, in quanto tale servizio è già stato affidato a terzi soggetti già individuati, nel rispetto della normativa, dal Comune di Altamura, con autonome procedure. E’ invece oggetto della convenzione fra il Comune di Altamura e il soggetto tesorerie il ruolo di partner tecnologico-tramite PA (da non confondersi con il concetto di partner tecnologico per il colloquio con il sistema PagoPA ), volto a garantire la “tramitazione dei flussi da e verso Siope +” attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica; tale servizio potrà essere fornito anche da un partner informatico dell’Operatore economico affidatario nel rispetto dell’art.25 dello Schema di convenzione.
2 Si conferma tale assunto.
3 Sarà possibile l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Comune di Altamura e Poste Italiane SpA.
4 In relazione all'imposta di bollo si specifica che non è possibile il pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23. In relazione all'utilizzo del modello F24, pur ammesso dal bando tipo dell'ANAC, non si rileva l'esistenza di un codice tributo pertinente. Appare pertanto preferibile attenersi a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 352 che indica quali modalità utili per l'assolvimento il contrassegno telematico o il pagamento tramite servizio e-bollo. In ogni caso si specifica che la modalità di pagamento del bollo non costituisce causa di esclusione dalla gara.
2 Si conferma tale assunto.
3 Sarà possibile l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Comune di Altamura e Poste Italiane SpA.
4 In relazione all'imposta di bollo si specifica che non è possibile il pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23. In relazione all'utilizzo del modello F24, pur ammesso dal bando tipo dell'ANAC, non si rileva l'esistenza di un codice tributo pertinente. Appare pertanto preferibile attenersi a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 352 che indica quali modalità utili per l'assolvimento il contrassegno telematico o il pagamento tramite servizio e-bollo. In ogni caso si specifica che la modalità di pagamento del bollo non costituisce causa di esclusione dalla gara.
02/10/2025 17:00
Quesito #5
1) Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione.
2) Con riferimento alle previsioni di gara, si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.
3) Con riferimento allo Schema di Convenzione si chiede conferma che i richiami a disposizioni normative abrogate e/o a processi non conformi alla normativa vigente, saranno cassati nella versione definitiva della Convenzione che recepirà automaticamente le norme in vigore al momento della stipula.
4) Art. Art. 27 comma 3: - Trattamento dei dati personali
Attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al Tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione.
5) In riferimento a quanto riportato nello schema di convenzione al quarto punto delle premesse: ‘L’Ente ha già aderito, in attuazione della normativa sopracitata, al nodo dei pagamento-SPC ed ha inoltre già individuato con autonome procedure, nel rispetto della normativa, i cd. Partner tecnologici, i quali si occupano di gestire il colloquio tecnico con la piattaforma PagoPA.’
nonché al § 3 del progetto di servizio: ‘che il servizio di Partner Tecnologico non costituisce oggetto della gara’
si chiede conferma che il servizio accessorio di Partner Tecnologico Tramite-PA esula dall’oggetto dell’appalto e pertanto, non svolgendo il Tesoriere il ruolo di Partner Tecnologico, si chiede conferma che l’unico onere a carico dello stesso sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, così come ricevuta dal PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento). Conseguentemente, ove nello schema di convenzione vi siano richiami agli obblighi del Tesoriere in qualità di Partner Tecnologico, gli stessi saranno eliminati a coerenza. In alternativa, nell’ipotesi che sia richiesto al Tesoriere il servizio di Partner Tecnologico si chiede conferma che lo stesso sarà oggetto di separata contrattazione.
6) All'art 19 comma 3 dello Schema di Convenzione viene indicato che nessuna commissione Bancaria aggiuntiva sarà posta a carico dell’Ente per i pagamenti disposti dall’Ente tramite bollettino PagoPA. Si chiede conferma che, essendo la commissione percepita dal Prestatore di Servizi utilizzato (il pagamento non viene eseguito direttamente dal Tesoriere ma dal PSP con applicazione delle commissioni previste dallo stesso), essa sia pertanto dovuta e sarà a carico dell'Ente. La normativa sul PagPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore (e quindi dell'ente nel caso di pagamento a mezzo PagoPA).
7) Con riferimento all’art 19 comma 3 dello schema di convenzione nel quale si dispone che i costi di installazione e gestione di n.10 POS rientrino nel corrispettivo forfettario, si chiede conferma che, invece, le commissioni sugli incassi POS saranno oggetto di separata contrattazione. Vogliate altresì comunicarci il volume delle transazioni POS eseguite nel 2024
8) In riferimento ai tassi passivo o debitorio (art.13 della convenzione) e attivo o creditorio (art.16 convenzione) vogliate confermare che gli stessi saranno calcolati esclusivamente sulla base del parametro Euribor a tre mesi (tasso 360) calcolato prendendo come riferimento la media aritmetica semplice Euribor del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, incrementato o diminuito dello spread di cui all’offerta e che i riferimenti ad altri parametri diversi (i.e. tasso BCE) o più generici (i.e. Euribor a tre mesi) riportati in altra documentazione di gara sono da ignorare ai fini dell’offerta.
9) Si chiede conferma che, come indicato a pag. 5 del progetto di servizio, l’Ente si avvale di un solo concessionario privato, relativamente alla riscossione del CUP (Canone Unico Patrimoniale) e che la gestione dei relativi incassi è effettuata mediante conti correnti postali dedicati intestati all’Ente; pertanto, l’attuale modello organizzativo per la gestione delle entrate in concessione coinvolge il Tesoriere limitatamente al riversamento periodico sul conto di tesoreria delle somme incassate sui conti postali mediante sistema dei mandati SDD, previa disposizione dell’Ente.
10) Si riferimento a quanto indicato all’art. 9 del Disciplinare, ultimo capoverso “Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte”
L’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, prevede l’obbligo consegna di detta Relazione per “Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel relativo comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti”.
Si chiede pertanto conferma che, in linea con le previsioni dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, gli operatori economici rientranti nel relativo comma 1 (quindi obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) , non sono tenuti alla consegna di detta Relazione ma esclusivamente a produrre “copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità” all’atto della partecipazione alla gara (documento obbligatorio previsto dal Disciplinare al punto 5.2 altre cause di esclusione).
2) Con riferimento alle previsioni di gara, si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.
3) Con riferimento allo Schema di Convenzione si chiede conferma che i richiami a disposizioni normative abrogate e/o a processi non conformi alla normativa vigente, saranno cassati nella versione definitiva della Convenzione che recepirà automaticamente le norme in vigore al momento della stipula.
4) Art. Art. 27 comma 3: - Trattamento dei dati personali
Attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al Tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione.
5) In riferimento a quanto riportato nello schema di convenzione al quarto punto delle premesse: ‘L’Ente ha già aderito, in attuazione della normativa sopracitata, al nodo dei pagamento-SPC ed ha inoltre già individuato con autonome procedure, nel rispetto della normativa, i cd. Partner tecnologici, i quali si occupano di gestire il colloquio tecnico con la piattaforma PagoPA.’
nonché al § 3 del progetto di servizio: ‘che il servizio di Partner Tecnologico non costituisce oggetto della gara’
si chiede conferma che il servizio accessorio di Partner Tecnologico Tramite-PA esula dall’oggetto dell’appalto e pertanto, non svolgendo il Tesoriere il ruolo di Partner Tecnologico, si chiede conferma che l’unico onere a carico dello stesso sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, così come ricevuta dal PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento). Conseguentemente, ove nello schema di convenzione vi siano richiami agli obblighi del Tesoriere in qualità di Partner Tecnologico, gli stessi saranno eliminati a coerenza. In alternativa, nell’ipotesi che sia richiesto al Tesoriere il servizio di Partner Tecnologico si chiede conferma che lo stesso sarà oggetto di separata contrattazione.
6) All'art 19 comma 3 dello Schema di Convenzione viene indicato che nessuna commissione Bancaria aggiuntiva sarà posta a carico dell’Ente per i pagamenti disposti dall’Ente tramite bollettino PagoPA. Si chiede conferma che, essendo la commissione percepita dal Prestatore di Servizi utilizzato (il pagamento non viene eseguito direttamente dal Tesoriere ma dal PSP con applicazione delle commissioni previste dallo stesso), essa sia pertanto dovuta e sarà a carico dell'Ente. La normativa sul PagPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore (e quindi dell'ente nel caso di pagamento a mezzo PagoPA).
7) Con riferimento all’art 19 comma 3 dello schema di convenzione nel quale si dispone che i costi di installazione e gestione di n.10 POS rientrino nel corrispettivo forfettario, si chiede conferma che, invece, le commissioni sugli incassi POS saranno oggetto di separata contrattazione. Vogliate altresì comunicarci il volume delle transazioni POS eseguite nel 2024
8) In riferimento ai tassi passivo o debitorio (art.13 della convenzione) e attivo o creditorio (art.16 convenzione) vogliate confermare che gli stessi saranno calcolati esclusivamente sulla base del parametro Euribor a tre mesi (tasso 360) calcolato prendendo come riferimento la media aritmetica semplice Euribor del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, incrementato o diminuito dello spread di cui all’offerta e che i riferimenti ad altri parametri diversi (i.e. tasso BCE) o più generici (i.e. Euribor a tre mesi) riportati in altra documentazione di gara sono da ignorare ai fini dell’offerta.
9) Si chiede conferma che, come indicato a pag. 5 del progetto di servizio, l’Ente si avvale di un solo concessionario privato, relativamente alla riscossione del CUP (Canone Unico Patrimoniale) e che la gestione dei relativi incassi è effettuata mediante conti correnti postali dedicati intestati all’Ente; pertanto, l’attuale modello organizzativo per la gestione delle entrate in concessione coinvolge il Tesoriere limitatamente al riversamento periodico sul conto di tesoreria delle somme incassate sui conti postali mediante sistema dei mandati SDD, previa disposizione dell’Ente.
10) Si riferimento a quanto indicato all’art. 9 del Disciplinare, ultimo capoverso “Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte”
L’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, prevede l’obbligo consegna di detta Relazione per “Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel relativo comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti”.
Si chiede pertanto conferma che, in linea con le previsioni dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, gli operatori economici rientranti nel relativo comma 1 (quindi obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) , non sono tenuti alla consegna di detta Relazione ma esclusivamente a produrre “copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità” all’atto della partecipazione alla gara (documento obbligatorio previsto dal Disciplinare al punto 5.2 altre cause di esclusione).
09/10/2025 13:27
Risposta
1) Le risposte fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno potranno essere integrate/recepite nel testo della convenzione qualora l’Ente ritenga che ne ricorrano i presupposti.
2) Si conferma.
3) I richiami normativi individuati nello Schema di convenzione, anche in ordine ai processi organizzativi del soggetto Tesoriere, sono da intendersi come riferiti a quelli per tempo vigenti in materia, nel rispetto dello spazio normativo riconosciuto alla autonomia dell’Ente, regolata dallo Schema di convenzione.
4) Fatte salve le disposizioni dello Schema di Convenzione, i contenuti del DPA con le relative misure di sicurezza, saranno concordate con l’aggiudicatario, a conclusione del procedimento di gara.
5) Si conferma che non è oggetto della presente convenzione il ruolo di Partner Tecnologico, per la gestione del nodo dei pagamenti, inteso come il soggetto che si occupa di gestire il colloquio tecnico dell’Ente con la piattaforma PagoPA, in quanto tale servizio è già stato affidato a terzi soggetti già individuati, nel rispetto della normativa, dal Comune di Altamura, con autonome procedure. E’ invece oggetto della convenzione fra il Comune di Altamura e il soggetto tesorerie il ruolo di partner tecnologico-tramite PA (da non confondersi con il concetto di partner tecnologico per il colloquio con il sistema PagoPA ), volto a garantire la “tramitazione dei flussi da e verso Siope +” attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica; tale servizio potrà essere fornito anche da un proprio partner informatico nel rispetto dell’art.25 dello Schema di convenzione.
I richiami all’interno dello Schema di convenzione alla figura di partner tecnologico-tramite PA, devono essere intesi alla luce dell’art.25 dello stesso schema di convenzione, tale per cui il servizio di “tramitazione dei flussi da e verso SIOPE+” dovrà essere svolto o autonomamente dalla banca tesoriere, nel caso in cui sia dotata al suo interno di un polo informatico a ciò preposto, o tramite un proprio partner informatico terzo da individuare così come previsto dallo stesso articolo 25 dello Schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di Codice degli appalti e dei contratti pubblici. Pertanto, i richiami al concetto di Partner tecnologico-tramite PA sono da intendersi come “tesoriere partner tecnologico-tramite PA ovvero partner tecnologico terzo assolvente al servizio di Tramite-PA". Per il diverso concetto di partner tecnologico (per la gestione del nodo dei pagamenti) si ribadisce che lo stesso non rappresenta oggetto della Convenzione e si conferma che gli unici adempimenti richiesti al soggetto tesoriere saranno quelli di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV IUD degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, così come ricevuta dal PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento), precisando che sarà responsabile in ogni caso per errori della inesatta comunicazione della causale. Nei punti in cui lo Schema di convenzione richiama il concetto di partner tecnologico in relazione a servizi differenti da quelli sopracitati nel presente chiarimento (es. Servizio di fornitura POS, carte di credito ecc..), dovranno, al pari del caso del servizio Partner tecnologico-tramite PA, essere considerati in termini di possibile alterità soggettiva, rispetto al soggetto Tesoriere, sempre nel rispetto dell’art. 25 della convenzione e della normativa vigente in materia.
6) Si conferma che le spese richieste dal PSP saranno poste a carico del debitore, e quindi dell'Ente, nel caso di pagamenti a mezzo PagoPA.
7) Relativamente alle commissioni sulle transazioni, effettuate tramite POS, si ribadisce la gratuità delle transazioni con riferimento ai costi per commissioni a carico del Comune di Altamura.
Si richiama al riguardo quanto dettagliato nel Progetto del Servizio "Relativamente alle commissioni sulle transazioni, effettuate tramite POS, si specifica la gratuità delle transazioni con riferimento ai costi per commissioni a carico del Comune di Altamura, mentre per le eventuali commissioni a carico dei soggetti versanti, vige il divieto di surcharge, in diretta applicazione della direttiva europea 2015/2366/UE (PSD2), recepita con D.lgs. 218/2017."
Pertanto le commissioni sugli incassi POS NON saranno oggetto di separata contrattazione.
Il volume delle transazioni POS eseguite nel 2024 è già riportato nel Progetto del Servizio al Par.4.
8) Si conferma
9) Si conferma che l’Ente si avvale allo stato attuale di un solo concessionario privato; e si precisa, in ordine alle modalità di riversamento delle somme, che le procedure in essere con l’attuale Tesoriere, prevedono che il prelievo dai c/c postali intestati all’Ente, ai fini del successivo riversamento nel conto di tesoreria, debba avvenire esclusivamente mediante assegni postali con firma di traenza del tesoriere. L’Ente si riserva, eventualmente, l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Tesoriere e con Poste Italiane SpA.
10) La clausola richiamata è espressamente prevista nel bando tipo predisposto dall'ANAC come clausola obbligatoria. In effetti essa appare non del tutto coerente con le disposizione dell'Allegato II.3 e pertanto l'Ente si riserva di approfondire, prima della sottoscrizione della convenzione, l'obbligo per gli operatori di cui all'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3
2) Si conferma.
3) I richiami normativi individuati nello Schema di convenzione, anche in ordine ai processi organizzativi del soggetto Tesoriere, sono da intendersi come riferiti a quelli per tempo vigenti in materia, nel rispetto dello spazio normativo riconosciuto alla autonomia dell’Ente, regolata dallo Schema di convenzione.
4) Fatte salve le disposizioni dello Schema di Convenzione, i contenuti del DPA con le relative misure di sicurezza, saranno concordate con l’aggiudicatario, a conclusione del procedimento di gara.
5) Si conferma che non è oggetto della presente convenzione il ruolo di Partner Tecnologico, per la gestione del nodo dei pagamenti, inteso come il soggetto che si occupa di gestire il colloquio tecnico dell’Ente con la piattaforma PagoPA, in quanto tale servizio è già stato affidato a terzi soggetti già individuati, nel rispetto della normativa, dal Comune di Altamura, con autonome procedure. E’ invece oggetto della convenzione fra il Comune di Altamura e il soggetto tesorerie il ruolo di partner tecnologico-tramite PA (da non confondersi con il concetto di partner tecnologico per il colloquio con il sistema PagoPA ), volto a garantire la “tramitazione dei flussi da e verso Siope +” attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica; tale servizio potrà essere fornito anche da un proprio partner informatico nel rispetto dell’art.25 dello Schema di convenzione.
I richiami all’interno dello Schema di convenzione alla figura di partner tecnologico-tramite PA, devono essere intesi alla luce dell’art.25 dello stesso schema di convenzione, tale per cui il servizio di “tramitazione dei flussi da e verso SIOPE+” dovrà essere svolto o autonomamente dalla banca tesoriere, nel caso in cui sia dotata al suo interno di un polo informatico a ciò preposto, o tramite un proprio partner informatico terzo da individuare così come previsto dallo stesso articolo 25 dello Schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di Codice degli appalti e dei contratti pubblici. Pertanto, i richiami al concetto di Partner tecnologico-tramite PA sono da intendersi come “tesoriere partner tecnologico-tramite PA ovvero partner tecnologico terzo assolvente al servizio di Tramite-PA". Per il diverso concetto di partner tecnologico (per la gestione del nodo dei pagamenti) si ribadisce che lo stesso non rappresenta oggetto della Convenzione e si conferma che gli unici adempimenti richiesti al soggetto tesoriere saranno quelli di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV IUD degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, così come ricevuta dal PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento), precisando che sarà responsabile in ogni caso per errori della inesatta comunicazione della causale. Nei punti in cui lo Schema di convenzione richiama il concetto di partner tecnologico in relazione a servizi differenti da quelli sopracitati nel presente chiarimento (es. Servizio di fornitura POS, carte di credito ecc..), dovranno, al pari del caso del servizio Partner tecnologico-tramite PA, essere considerati in termini di possibile alterità soggettiva, rispetto al soggetto Tesoriere, sempre nel rispetto dell’art. 25 della convenzione e della normativa vigente in materia.
6) Si conferma che le spese richieste dal PSP saranno poste a carico del debitore, e quindi dell'Ente, nel caso di pagamenti a mezzo PagoPA.
7) Relativamente alle commissioni sulle transazioni, effettuate tramite POS, si ribadisce la gratuità delle transazioni con riferimento ai costi per commissioni a carico del Comune di Altamura.
Si richiama al riguardo quanto dettagliato nel Progetto del Servizio "Relativamente alle commissioni sulle transazioni, effettuate tramite POS, si specifica la gratuità delle transazioni con riferimento ai costi per commissioni a carico del Comune di Altamura, mentre per le eventuali commissioni a carico dei soggetti versanti, vige il divieto di surcharge, in diretta applicazione della direttiva europea 2015/2366/UE (PSD2), recepita con D.lgs. 218/2017."
Pertanto le commissioni sugli incassi POS NON saranno oggetto di separata contrattazione.
Il volume delle transazioni POS eseguite nel 2024 è già riportato nel Progetto del Servizio al Par.4.
8) Si conferma
9) Si conferma che l’Ente si avvale allo stato attuale di un solo concessionario privato; e si precisa, in ordine alle modalità di riversamento delle somme, che le procedure in essere con l’attuale Tesoriere, prevedono che il prelievo dai c/c postali intestati all’Ente, ai fini del successivo riversamento nel conto di tesoreria, debba avvenire esclusivamente mediante assegni postali con firma di traenza del tesoriere. L’Ente si riserva, eventualmente, l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Tesoriere e con Poste Italiane SpA.
10) La clausola richiamata è espressamente prevista nel bando tipo predisposto dall'ANAC come clausola obbligatoria. In effetti essa appare non del tutto coerente con le disposizione dell'Allegato II.3 e pertanto l'Ente si riserva di approfondire, prima della sottoscrizione della convenzione, l'obbligo per gli operatori di cui all'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3
03/10/2025 12:18
Quesito #6
Affidamento del servizio
1) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 2 - “Affidamento del servizio” che prevede che “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna ad attivare, entro i dieci giorni precedenti all’assunzione del servizio, uno sportello di tesoreria dedicato, situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari”, al riguardo chiediamo conferma che il servizio possa essere gestito da remoto ed accentrato presso la sede della Tesoreria fuori dal Territorio Regionale, fermo restando la presenza di uno sportello nel territorio del Comune di Altamura.
Caratteristiche del Servizio
2) Con riferimento all’art. 4 Comma 3 della Convenzione di Tesoreria (Caratteristiche del Servizio), in cui viene specificato che l’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 10, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione – precisiamo che i processi interni banca di aggiornamento firmatari richiedono il coinvolgimento di diverse strutture con conseguente possibile dilatazione dei tempi di lavorazione, pertanto chiediamo conferma che la tempistica descritta dell’articolo citato costituisca una mera indicazione senza vincolare il Tesoriere, che si impegnerà ad operare nel più breve tempo possibile.
Riscossioni
3) Con riferimento all’art. 6 Comma 7 della Convenzione di Tesoreria (Riscossioni), in cui viene specificato che qualora i versamenti siano stati effettuati all’Ente, per il tramite del Tesoriere, in modalità difformi dal canale di pagamento stabilito dalla Legge o dai Regolamenti dell’Ente ovvero in ogni caso dalle modalità stabilite dall’Ente, il Tesorerie provvede d’ufficio ovvero su segnalazione del Responsabile del Servizio Finanziario o di suo delegato, a comunicare al terzo il rifiuto dell’Ente a ricevere tali versamenti ed a restituire il suddetto versamento; in tal caso, il Tesoriere annullerà il provvisorio d’incasso e non potrà richiedere all’Ente l’emissione della ordinativo d’incasso a regolarizzazione, e sarà a tutti gli effetti di Legge l’unico obbligato nei confronti del terzo alla restituzione di tali versamenti indebiti –precisiamo che ai sensi dell’art. 180 comma del D.Lgs. 267/2000 il l tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione e l'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere . Al riguardo chiediamo conferma che non esistono strumenti tecnici e operativi per respingere versamenti in favore dell’Ente, eccezion fatta per quelli che prevedono controlli specifici all’ingresso, secondo la vigente normativa.
4) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 6 –“ Riscossioni” comma 12 che prevede che “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di ordinativo d’incasso e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della disposizione da parte dell’Ente, mediante strumenti informatici come bonifico o prelievi tramite Sepa Direct Debit (SSD) in accordo con Poste Italiane SpA, e accredita all’Ente l'importo corrispondente sul conto di tesoreria dell’Ente nello stesso giorno in cui ne ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 11/2010”,al riguardo s chiediamo conferma che il prelievo da CCP possa avvenire anche a mezzo emissione di assegni tratti sui CCP per i quali sia riservata la traenza a cura del tesoriere
5) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 6 –“ Riscossioni” comma 16 che prevede anche “incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD)”, vogliate indicarci la stima del numero di incassi SDD all’anno e confermarci che tali incassi potranno essere sostituiti con altre modalità di riversamento delle somme (es. bonifici e POS PA).
Pagamenti
6) Con riferimento all’art. 7 Comma 9 della Convenzione di Tesoreria (Pagamenti), in cui viene specificato che relativamente agli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, provvederà a comunicare al Tesoriere, in alternativa, di procedere:
a) a variarne le modalità di pagamento, utilizzando assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso di richiesta di commutazione in assegni, il Tesoriere provvederà ad inviarli mediante raccomandata A/R al beneficiario, addebitando al medesimo le relative spese, ovvero;
b) ad annullare gli stessi. –
chiediamo conferma che per gli ordinativi che prevedono il pagamento in contanti con quietanza allo sportello si possa procedere con la conversione automatica al 31.12 degli importi non riscossi in assegni circolari, che verranno poi successivamente consegnati all’Ente per il tramite dell’Agenzia ove è acceso il conto di Tesoreria. Inoltre, chiediamo conferma che gli ordinativi inoltrati tramite la piattaforma ministeriale “SIOPE+” possano essere annullati solo dall’Ente e non dal Tesoriere
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
7) Con riferimento allo schema di convenzione Art.11 –“ Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere” comma 5 che prevede che “Alla cessazione del servizio, per qualunque causa ciò avvenga, il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere all'Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, nonché tutti i valori e titoli detenuti, in custodia o in uso. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere al Tesoriere subentrante, e per conoscenza all'Ente, elenco e copia delle delegazioni di pagamento notificategli, l'elenco dei SDD – deleghe permanenti da addebitare al conto dell'Ente, elenco e copia delle fideiussioni rilasciate” al riguardo segnaliamo che in caso di subentro di un nuovo tesoriere nel verbale di passaggio vengono evidenziate eventuali delegazioni di pagamento e/o SDD in capo al tesoriere uscente, pertanto, vogliate confermarci che le stesse verranno notificate ex novo dall’Ente al nuovo tesoriere
1) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 2 - “Affidamento del servizio” che prevede che “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna ad attivare, entro i dieci giorni precedenti all’assunzione del servizio, uno sportello di tesoreria dedicato, situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari”, al riguardo chiediamo conferma che il servizio possa essere gestito da remoto ed accentrato presso la sede della Tesoreria fuori dal Territorio Regionale, fermo restando la presenza di uno sportello nel territorio del Comune di Altamura.
Caratteristiche del Servizio
2) Con riferimento all’art. 4 Comma 3 della Convenzione di Tesoreria (Caratteristiche del Servizio), in cui viene specificato che l’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 10, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione – precisiamo che i processi interni banca di aggiornamento firmatari richiedono il coinvolgimento di diverse strutture con conseguente possibile dilatazione dei tempi di lavorazione, pertanto chiediamo conferma che la tempistica descritta dell’articolo citato costituisca una mera indicazione senza vincolare il Tesoriere, che si impegnerà ad operare nel più breve tempo possibile.
Riscossioni
3) Con riferimento all’art. 6 Comma 7 della Convenzione di Tesoreria (Riscossioni), in cui viene specificato che qualora i versamenti siano stati effettuati all’Ente, per il tramite del Tesoriere, in modalità difformi dal canale di pagamento stabilito dalla Legge o dai Regolamenti dell’Ente ovvero in ogni caso dalle modalità stabilite dall’Ente, il Tesorerie provvede d’ufficio ovvero su segnalazione del Responsabile del Servizio Finanziario o di suo delegato, a comunicare al terzo il rifiuto dell’Ente a ricevere tali versamenti ed a restituire il suddetto versamento; in tal caso, il Tesoriere annullerà il provvisorio d’incasso e non potrà richiedere all’Ente l’emissione della ordinativo d’incasso a regolarizzazione, e sarà a tutti gli effetti di Legge l’unico obbligato nei confronti del terzo alla restituzione di tali versamenti indebiti –precisiamo che ai sensi dell’art. 180 comma del D.Lgs. 267/2000 il l tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione e l'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere . Al riguardo chiediamo conferma che non esistono strumenti tecnici e operativi per respingere versamenti in favore dell’Ente, eccezion fatta per quelli che prevedono controlli specifici all’ingresso, secondo la vigente normativa.
4) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 6 –“ Riscossioni” comma 12 che prevede che “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di ordinativo d’incasso e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della disposizione da parte dell’Ente, mediante strumenti informatici come bonifico o prelievi tramite Sepa Direct Debit (SSD) in accordo con Poste Italiane SpA, e accredita all’Ente l'importo corrispondente sul conto di tesoreria dell’Ente nello stesso giorno in cui ne ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 11/2010”,al riguardo s chiediamo conferma che il prelievo da CCP possa avvenire anche a mezzo emissione di assegni tratti sui CCP per i quali sia riservata la traenza a cura del tesoriere
5) Con riferimento allo schema di convenzione Art. 6 –“ Riscossioni” comma 16 che prevede anche “incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD)”, vogliate indicarci la stima del numero di incassi SDD all’anno e confermarci che tali incassi potranno essere sostituiti con altre modalità di riversamento delle somme (es. bonifici e POS PA).
Pagamenti
6) Con riferimento all’art. 7 Comma 9 della Convenzione di Tesoreria (Pagamenti), in cui viene specificato che relativamente agli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, provvederà a comunicare al Tesoriere, in alternativa, di procedere:
a) a variarne le modalità di pagamento, utilizzando assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso di richiesta di commutazione in assegni, il Tesoriere provvederà ad inviarli mediante raccomandata A/R al beneficiario, addebitando al medesimo le relative spese, ovvero;
b) ad annullare gli stessi. –
chiediamo conferma che per gli ordinativi che prevedono il pagamento in contanti con quietanza allo sportello si possa procedere con la conversione automatica al 31.12 degli importi non riscossi in assegni circolari, che verranno poi successivamente consegnati all’Ente per il tramite dell’Agenzia ove è acceso il conto di Tesoreria. Inoltre, chiediamo conferma che gli ordinativi inoltrati tramite la piattaforma ministeriale “SIOPE+” possano essere annullati solo dall’Ente e non dal Tesoriere
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
7) Con riferimento allo schema di convenzione Art.11 –“ Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere” comma 5 che prevede che “Alla cessazione del servizio, per qualunque causa ciò avvenga, il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere all'Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, nonché tutti i valori e titoli detenuti, in custodia o in uso. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere al Tesoriere subentrante, e per conoscenza all'Ente, elenco e copia delle delegazioni di pagamento notificategli, l'elenco dei SDD – deleghe permanenti da addebitare al conto dell'Ente, elenco e copia delle fideiussioni rilasciate” al riguardo segnaliamo che in caso di subentro di un nuovo tesoriere nel verbale di passaggio vengono evidenziate eventuali delegazioni di pagamento e/o SDD in capo al tesoriere uscente, pertanto, vogliate confermarci che le stesse verranno notificate ex novo dall’Ente al nuovo tesoriere
09/10/2025 13:28
Risposta
1) Si conferma.
2) Si conferma,
3) Il Tesoriere resterà obbligato, ai fini della restituzione delle somme, per quei casi in cui le somme non siano dovute a favore dell’Ente in casi peculiari, a titolo esemplificativo le somme incassate dal Tesoriere, che non siano state preventivamente autorizzate dall’Ente:
- nell’ambito di procedure di addebito diretto SSD ai sensi dell’art.6 co.16 dello Schema di convenzione;
- presso gli sportelli fisici del Tesoriere;
- per le altre ipotesi per cui è possibile effettuare, ai sensi della normativa vigente, controlli specifici all’ingresso.
4) Si conferma, e si precisa che le procedure in essere con l’attuale Tesoriere, prevedono che il prelievo dai c/c postali intestati all’Ente, ai fini del successivo riversamento nel conto di tesoreria, debba avvenire esclusivamente mediante assegni postali con firma di traenza del tesoriere. Sarà possibile, eventualmente, l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Comune di Altamura e con Poste Italiane SpA.
5) Non sono attualmente attivi incassi gestiti tramite SSD.
L’Ente si riserva per il futuro l’eventuale attivazione di incassi tramite SSD.
Le modalità di incasso delle entrate è rimessa alla valutazione esclusiva ed insindacabile dell’Ente.
6) Come disposto nello schema di convezione, art.7 co.9, l’onere di invio degli assegni E’ A CARICO DEL TESORIERE: “il Tesoriere provvederà ad inviarli mediante raccomandata A/R al beneficiario, addebitando al medesimo le relative spese”.
Nel caso in cui l’Ente rilevi la necessità di procedere all’annullamento del mandato di pagamento, saranno attivate le procedure previste dalla “LINEE GUIDA PER L’EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) GESTITI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+” emanate da AGID/RGS/Banca d’Italia.
7) Si conferma.
2) Si conferma,
3) Il Tesoriere resterà obbligato, ai fini della restituzione delle somme, per quei casi in cui le somme non siano dovute a favore dell’Ente in casi peculiari, a titolo esemplificativo le somme incassate dal Tesoriere, che non siano state preventivamente autorizzate dall’Ente:
- nell’ambito di procedure di addebito diretto SSD ai sensi dell’art.6 co.16 dello Schema di convenzione;
- presso gli sportelli fisici del Tesoriere;
- per le altre ipotesi per cui è possibile effettuare, ai sensi della normativa vigente, controlli specifici all’ingresso.
4) Si conferma, e si precisa che le procedure in essere con l’attuale Tesoriere, prevedono che il prelievo dai c/c postali intestati all’Ente, ai fini del successivo riversamento nel conto di tesoreria, debba avvenire esclusivamente mediante assegni postali con firma di traenza del tesoriere. Sarà possibile, eventualmente, l’implementazione dei prelievi mediante SSD, dai c/c postali, previa intesa, in ordine a tempistiche e modalità operative, con il Comune di Altamura e con Poste Italiane SpA.
5) Non sono attualmente attivi incassi gestiti tramite SSD.
L’Ente si riserva per il futuro l’eventuale attivazione di incassi tramite SSD.
Le modalità di incasso delle entrate è rimessa alla valutazione esclusiva ed insindacabile dell’Ente.
6) Come disposto nello schema di convezione, art.7 co.9, l’onere di invio degli assegni E’ A CARICO DEL TESORIERE: “il Tesoriere provvederà ad inviarli mediante raccomandata A/R al beneficiario, addebitando al medesimo le relative spese”.
Nel caso in cui l’Ente rilevi la necessità di procedere all’annullamento del mandato di pagamento, saranno attivate le procedure previste dalla “LINEE GUIDA PER L’EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) GESTITI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+” emanate da AGID/RGS/Banca d’Italia.
7) Si conferma.